Novità sui limiti 2022 per fringe benefit

Con la circolare 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la modifica apportata all’articolo 51 comma 3 del TUIR.
Per il solo anno 2022:
– innalzamento della soglia di esenzione a 600,00 euro (anziché 258,23);
– inclusione tra le tipologie di fringe benefit, oltre ai beni e servizi, anche delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche;
– mantenimento del meccanismo che prevede che, in caso di superamento della soglia (di euro 600,00 per il 2022), il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.

In merito al BONUS CARBURANTE, si tratta di un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, che prevede la possibilità di fruire per il solo anno 2022 di un importo esente fino a euro 200 per buoni benzina. Anche in questo caso, qualora la soglia venisse superata, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.

Fonte: Circolare 35/E del 4 novembre 2022