Esenzione fino a 200 euro per buoni carburante

Il Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), all’art. 2, dispone che, per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 3, art. 51 del TUIR.

Decreto Legge n. 21/2022